stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 giugno 1947, n. 557

Norme integrative al decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36, al decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 140, ed al regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 434, riguardanti la revoca dei provvedimenti e delle misure adottati in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonchè alle persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalità degli Stati stessi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/12/1949)
nascondi
Testo in vigore dal: 4-7-1947
                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n.
36;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 140;
  Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 434;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i  Ministri  per  gli  affari  esteri, per la grazia e
giustizia,  per  il  tesoro,  per  l'industria  e  commercio e per il
commercio con l'estero;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  La   facolta'   prevista   dall'art.   9  del  decreto  legislativo
luogotenenziale  26  marzo  1946,  n.  140,  puo'  essere  esercitata
dall'avente  diritto  alla  restituzione  dei  beni  o dal suo legale
rappresentante  anche  prima  della  richiesta della restituzione dei
beni stessi, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da
inviarsi  al  sequestratario  o  amministratore  e  all'Intendenza di
finanza competente per territorio.
  L'intendenza   di   finanza   invitera'  i  locatari  a  rilasciare
senz'altro,   e  non  oltre  il  termine  di  15  giorni,  libera  la
proprieta',  e  qualora  i  locatari  non  adempiano  a  tale obbligo
provvedera'  subito  a  norma  del  capoverso dell'articolo unico del
regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 434.