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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 maggio 1947, n. 555

Insegnamento in lingua materna nelle scuole elementari dell'Alto Adige.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/04/1973)
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Testo in vigore dal:  18-7-1947

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per le finanze e per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


L'insegnamento nelle scuole elementari della provincia di Bolzano e della zona mistilingue della provincia di Trento (Comuni di Bronzolo, Cortaccia, Egna, Magrè, Montagna, Ora, Salorno, Termeno, Trodena, Valdagno; le frazioni Senale e S. Felice del comune di Fondo;
Lauregno, Proves e Sinablana del comune di Rumo; Anterivo del comune di Capriana) è impartito nella lingua materna degli alunni, preferibilmente da maestri per i quali la lingua d'insegnamento sia lingua materna.
Le scuole con insegnamento in lingua tedesca nei Comuni e nelle frazioni di cui sopra sono amministrate dal Provveditore agli studi della provincia di Bolzano.