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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 maggio 1947, n. 555

Insegnamento in lingua materna nelle scuole elementari dell'Alto Adige.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/04/1973)
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Testo in vigore dal: 18-7-1947
                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale  27 ottobre  1945,
n. 775;
  Visto il decreto legislativo 8 novembre 1946, n. 528;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro per le finanze e per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  L'insegnamento nelle scuole elementari della provincia di Bolzano e
della zona mistilingue della provincia di Trento (Comuni di Bronzolo,
Cortaccia,  Egna,  Magre',  Montagna, Ora, Salorno, Termeno, Trodena,
Valdagno;  le  frazioni  Senale  e  S.  Felice  del  comune di Fondo;
Lauregno,  Proves e Sinablana del comune di Rumo; Anterivo del comune
di   Capriana)  e'  impartito  nella  lingua  materna  degli  alunni,
preferibilmente  da  maestri per i quali la lingua d'insegnamento sia
lingua materna.
  Le  scuole  con  insegnamento  in lingua tedesca nei Comuni e nelle
frazioni  di  cui sopra sono amministrate dal Provveditore agli studi
della provincia di Bolzano.