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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 aprile 1947, n. 498

Modificazioni alla legge notarile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 26-6-1947
al: 19-8-1995
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Vista  la  legge  16  febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento per il
notariato e per gli archivi notarili;
  Visto  il  regolamento  per  l'esecuzione  della  legge suindicata,
approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 26 giugno 1944, n. 151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto
con  il  Ministro  per  l'interno  e  con  quello per le finanze e il
tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Per  tutti gli effetti riguardanti la durata della pratica notarile
i  segretari  comunali  e provinciali, che abbiano almeno due anni di
servizio  effettivo  dalla  data  di iscrizione nei rispettivi ruoli,
sono equiparati a coloro che si trovino nelle condizioni previste dal
n.  5,  primo capoverso, dell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n.
89.