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DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 aprile 1947, n. 450

Estensione dei regi decreti 2 maggio 1940, n. 367 e 6 gennaio 1942, n. 27, alle promozioni dei disegnatori e degli assistenti del Genio civile e del personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  2-7-1947 al: 15-12-2009
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, contenente norme esecutive interpretative ed integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il regio decreto 4 aprile 1929, n. 600, contenente norme per le promozioni mediante esame nei ruoli del personale tecnico del Corpo del genio civile e di quello di custodia alle opere idrauliche e di bonifica;
Visto il regio decreto 2 maggio 1940, n. 367, con il quale è stato modificato l'art. 23 del citato regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei richiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;
Ritenuta l'opportunità di modificare gli articoli 23 e 24 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084; nonché gli articoli 4 e 5 del regio decreto 4 aprile 1929, n. 600, per quanto riguarda la promozione ai gradi 10° e 11° del ruolo degli assistenti del Corpo del genio civile e di quello di custodia delle opere idrauliche di bonifica, e di estendere il disposto degli articoli 8 e seguenti del regio decreto 4 gennaio 1942, n. 27 succitato, per le promozioni al grado 10° dei predetti due ruoli e di quello dei disegnatori del Corpo del genio civile;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze ed il tesoro; Decreta:

Art. 1


Le promozioni al grado 9° (assistente principale) del personale degli assistenti (gruppo C) del Corpo del genio civile, di cui alla tabella n. 49 dell'allegato II al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni, sono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati del grado immediatamente inferiore dello stesso ruolo che abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nel grado.
Le promozioni al grado 10° (primo assistente) del ruolo del personale suindicato, sono conferite secondo le norme di cui al regio decreto 4 aprile 1929, n. 600, per un terzo dei posti in seguito ad esame di concorso per merito distinto agli assistenti (grado 11°) ed agli assistenti aggiunti (grado 12°) e per gli altri due terzi mediante esame di idoneità agli assistenti (grado 11°) che, nei ruoli del Genio civile classificati nel gruppo C abbiano compiuto nel primo caso nove anni e nel secondo caso undici anni di servizio complessivamente nei gradi 11°, 12° e 13°, compreso il servizio di prova e calcolabili a mente delle disposizioni vigenti.
Le promozioni al grado 11° (assistente) del personale predetto sono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati del grado 12° (assistente aggiunto) dello stesso ruolo che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio complessivamente nei gradi 12° e 13°.
Le promozioni al grado 12° (assistente aggiunto) del personale di cui sopra sono conferite, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati del grado inferiore (aiuto assistenti) dello stesso ruolo che abbiano compiuto almeno due anni di effettivo servizio e dimostrate idoneità, diligenza e buona condotta.
Ai fini del compimento dell'anzianità richiesta per le promozioni ai gradi 11° e 12°, di cui ai precedenti due comma, si tiene anche conto del periodo di prova, e si computa per intero l'eventuale servizio prestato in altri ruoli del gruppo C.