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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 maggio 1947, n. 438

Composizione e competenza degli organi amministrativi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sull lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1953)
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Testo in vigore dal: 17-6-1947
                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  regio  decreto  6  luglio  1933,  n.  1033, e successive
modificazioni;
  Visto il regio decreto-Legge 23 marzo 1933, n. 264;
  Visto il regio decreto 28 settembre 1933, n. 1280;
  Visto il regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765;
  Visto il regio decreto-legge 25 marzo 1943, n. 315;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di  concerto  con il Ministro per le finanze e il tesoro e con quello
per la grazia e giustizia;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Gli  articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del regio decreto 6 luglio
1933, n. 1033, sono sostituiti dai seguenti:
    Art. 1. - Sono organi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro:
      1) il presidente;
      2) il Consiglio di amministrazione;
      3) il Comitato esecutivo;
      4) i Comitati tecnici;
      5) il Collegio dei sindaci.
    Art.  2.  Il  presidente  e'  nominato con decreto del Capo dello
Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro.
  Il presidente dura in carica fino all'entrata in vigore delle norme
che  saranno  elaborate  in  sede  di  riforma  della  previdenza  ed
assistenza, sociale, e comunque, non oltre quattro anni dalla data di
nomina.
  Il presidente:
    a) ha la legale rappresentanza dell'Istituto;
    b)  convoca  e  presiede  il  Consiglio  di  amministrazione,  il
Comitato esecutivo e i Comitati tecnici;
    c)  determina le materie da portare alla discussione degli organi
predetti e vigila sulla esecuzione delle loro deliberazioni;
    d)  firma  gli  atti  e  i  documenti  che  importano impegno per
l'Istituto.
  Il  presidente  puo', in caso di assenza o di impedimento, delegare
la  rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio
ad  uno  dei  vice  presidenti e, in caso di assenza o di impedimento
anche di costoro, ad un membro del Comitato esecutivo.
  Il  presidente,  sentito  il  Consiglio  di  amministrazione,  puo'
delegare  per  l'esercizio  di  particolari  attribuzioni,  la legale
rappresentanza  dell'Istituto al direttore generale, ai dirigenti dei
servizi  centrali  dell'Istituto,  e, per quanto concerne l'attivita'
dell'Istituto  nell'ambito  delle  singole  circoscrizioni delle sedi
periferiche,  ai direttori delle sedi stesse, o ai funzionari che, in
caso di assenza, sono delegati a farne le veci.
  Art.   3.  -  Il  Consiglio  di  amministrazione  e'  composto  dal
presidente e dai seguenti membri, nominati con decreto del Capo dello
Stato,  promosso  dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro:
    1)  quattro rappresentanti dei lavoratori dell'industria, quattro
rappresentanti  dei  lavoratori  dell'agricoltura, due rappresentanti
dei  lavoratori  del  commercio  e un rappresentante dei dirigenti di
aziende   industriali,   designati  dalle  rispettive  organizzazioni
sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale;
    2) tre rappresentanti degli industriali, tre rappresentanti degli
agricoltori,  un  rappresentante  dei  commercianti,  designati dalle
rispettive  organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere
nazionale;
    3)  due rappresentanti del personale dell'Istituto, designati dal
personale stesso;
    4)  due  funzionari  del  Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
    5)  un funzionario per ciascuno dei Ministeri delle finanze e del
tesoro, dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio;
    6)  l'Alto  Commissario  per  l'igiene e la sanita' pubblica, che
puo' anche farsi rappresentare da un proprio delegato;
    7)   il   presidente  dell'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale;
    8)  il  presidente  dell'Istituto  nazionale  per l'assicurazione
contro le malattie.
  Il  Consiglio  di  amministrazione  nomina  nel  suo  seno due vice
presidenti  da  scegliersi  uno fra i rappresentanti dei lavoratori e
uno fra i rapprensentanti dei datori di lavoro.
  Art.  4.  -  I  componenti  del  Consiglio di amministrazione e del
Comitato   esecutivo   di  cui  all'art.  5  durano  in  carica  fino
all'entrata  in  vigore  delle norme che saranno elaborate in sede di
riforma  della  previdenza  ed  assistenza  sociale, e, comunque, non
oltre  quattro  anni  dalla  data  di  nomina.  Essi allo scadere del
termine  stabilito  cessano  dalle  funzioni  anche  se  siano  stati
nominati nel corso del quadriennio dalla data di nomina del Consiglio
di amministrazione e del Comitato esecutivo.
  Per  la  validita'  delle sedute del Consiglio di amministrazione e
del  Comitato  esecutivo, occorre la presenza di almeno la meta' piu'
uno  dei  rispettivi  componenti  in  carica.  Per la validita' delle
deliberazioni  occorre  il  voto  favorevole  della  maggioranza  dei
presenti. In caso di parita' dei voti prevale quello del presidente.
  Art. 5. - Il Comitato esecutivo e' composto dei seguenti membri:
    1) il presidente;
    2) due vice presidenti;
    3)  sette  consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione
di  cui  quattro  fra  i  rappresentanti  dei  lavoratori e tre fra i
rappresentanti dei datori di lavoro;
    4)  uno  dei consiglieri rappresentanti il Ministero del lavoro e
della   previdenza   sociale  ed  il  consigliere  rappresentante  il
Ministero delle finanze e del tesoro.
  Art.  6. - Le funzioni dei sindaci dell'Istituto sono esercitate da
un  Collegio  costituito  da  un  magistrato  della  Corte dei conti,
designato  dal presidente della Corte medesima, da un funzionario del
Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale e da un funzionario
del  Ministero  delle  finanze e del tesoro, designati dai rispettivi
Ministri, da due rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante
dei  datori  di  lavoro,  designati  dalle  rispettive organizzazioni
sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale.
  Per  ciascuno  dei  predetti componenti del Collegio e' nominato un
supplente.
  Il Collegio e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza  sociale  di  concerto  col  Ministro  per le finanze e il
tesoro  e i suoi componenti durano in carica per lo stesso periodo di
tempo stabilito per i componenti del Consiglio di amministrazione.
  I   sindaci   intervengono   alle   riunioni   del   Consiglio   di
amministrazione  e  del  Comitato  esecutivo  ed  esercitano  le loro
funzioni  secondo  le  norme contenute negli articoli 2403 e seguenti
del Codice civile, in quanto applicabili.
  Art.  7.  -  Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale  di  concerto  con il Ministro per le finanze e il tesoro, e'
stabilita  la  misura  dei  compensi spettanti al presidente, al vice
presidente e ai membri del Collegio sindacale.
  Ai  componenti  del  Consiglio  di  amministrazione,  del  Comitato
esecutivo e dei Comitati tecnici, non e' dovuto alcun compenso fisso.
Ai  membri degli organi suddetti verra' corrisposto per ogni riunione
un  gettone di presenza nella misura che verra' stabilita con decreto
del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il
Ministro  per  le finanze e il tesoro. Agli stessi e' dovuta altresi'
una  indennita'  da  stabilirsi  con  le stesse modalita' a titolo di
rimborso spese, qualora risiedano in localita' diversa da quella dove
ha sede l'Istituto.
  Art.  8.  -  il  direttore  generale  dell'Istituto e' nominato con
decreto  del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze e
il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto.
  Egli   e'   a  capo  di  tutti  i  servizi  centrali  e  periferici
dell'Istituto  ed  esercita  tutte  le  attribuzioni conferitegli dal
presente  decreto,  dal regolamento, dal presidente, dal Consiglio di
amministrazione, dal Comitato esecutivo e dai Comitati tecnici.
  Il  direttore  generale  interviene con voto consultivo alle sedute
del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e riferisce
annualmente  in  sede  di  consuntivo  sull'andamento  delle  diverse
gestioni dell'Istituto.
  Nel  regolamento  per  il  personale previsto dal n. 13 dell'art. 9
saranno  stabilite  le  norme  riguardanti  il rapporto d'impiego del
direttore  generale  ed  il  suo  trattamento  economico  a qualsiasi
titolo.
  Art. 9. - Spetta al Consiglio di amministrazione di deliberare:
    1) sulle proposte di modificazione dell'ordinamento dell'istituto
nei limiti delle norme legislative vigenti;
    2)  sui criteri da seguirsi per l'impiego dei fondi delle singole
gestioni dell'Istituto;
    3)  sulla costruzione, l'acquisto, l'alienazione e la permuta dei
beni   immobili   urbani   e   rustici,   nonche'   sulla   eventuale
trasformazione dei beni predetti;
    4)  sull'accettazione delle eredita', donazioni e legati a favore
dell'Istituto;
    5)  sui  criteri  di  ripartizione  delle  spese  generali per le
singole gestioni;
    6)  sul  bilancio  consuntivo  dell'Istituto  e  su  quelli delle
singole gestioni;
    7)  sulla  costruzione  degli  ospedali e degli altri istituti di
cura nonche' delle sedi dell'Istituto;
    8)  sulle  tariffe  dei  premi  di  assicurazione nell'industria,
commercio e servizi pubblici;
    9)  sul fabbisogno dei contributi assicurativi dell'assicurazione
in agricoltura;
    10)  sulle  condizioni  generali delle speciali assicurazioni nei
casi previsti da leggi particolari;
    11)  sulle  tabelle  dei  coefficienti  per il calcolo dei valori
capitali attuali delle rendite di inabilita' e di quelle a favore dei
superstiti;
    12)  sulle risultanze delle indagini e degli accertamenti tecnici
relativi  alle  diverse gestioni dell'Istituto, sulla costituzione di
fondi  di  riserva  delle  gestioni stesse e sulla costituzione di un
fondo per premi per la prevenzione infortuni;
    13)  sul  regolamento  circa  l'organico, lo stato giuridico e il
trattamento economico e di quiescenza del personale;
    14) sui regolamenti tecnici e di amministrazione;
    15)  sulle  proposte  che  ad  esso siano presentate dal Comitato
esecutivo e dai Comitati tecnici.
  Il  Consiglio  esercita  inoltre  le  altre  attribuzioni  ad  esso
demandate da leggi, decreti e regolamenti.
  Le  deliberazioni  sugli  oggetti  di  cui ai nn. 1, 8, 9, 11 e 13,
debbono  essere approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale.