stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 maggio 1947, n. 433

Istituzione di una indennità di caropane a favore dei dipendenti dello Stato e degli Enti locali di ruolo e non di ruolo e dei pensionati dello Stato e degli Enti locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  14-6-1947 al: 9-8-1947
aggiornamenti all'articolo

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per le finanze e il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


È istituita a carico dello Stato una indennità di caropane di L. 104 mensili nette dal 16 aprile 1947 a favore:
dei personali statali indicati all'art. 1, comma primo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946 n. 263;
dei salariati statali di ruolo e non di ruolo;
dei personali indicati nelle lettere da a) a g) dell'art. 9 del predetto decreto;
dei titolari di pensioni o assegni ordinari, diretti o di riversibilità a carico dello Stato o delle altre Amministrazioni indicate nel primo comma dell'articolo 12 del citato decreto, nonché dei titolari di pensioni o assegni ex regime austro-ungarico o fiumano;
dei titolari di pensioni o assegni di guerra, diretti o indiretti;
dei titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.
L'indennità di cui al precedente comma è stabilita nelle seguenti misure mensili per i dipendenti in possesso di carte annonarie supplementari per il pane:
a) L. 156 per i salariati e braccianti agricoli e per gli addetti ai lavori pesanti;
b) L. 208 per gli addetti ai lavori pesantissimi;
c) L. 312 per i minatori e boscaioli.
Detta indennità e dovuta nella misura di cui al primo comma del presente articolo, anche per ciascuna delle persone di famiglia indicate negli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, con l'osservanza dei criteri stabiliti dagli articoli medesimi.