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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 gennaio 1947, n. 384

Sospensione per l'anno 1947 della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-6-1947 al: 15-12-2009
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e sue successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per le finanze e col Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1

Articolo unico.

Sono estese all'anno 1947 le disposizioni del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 537, riguardanti la sospensione, per l'anno 1946, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, della professione in materia di economia e commercio e degli esami di abilitazione alle discipline statistiche, e il rilascio dei certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale.
Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1947

DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,

approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e sue successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, il decreto

legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e il regio decreto

legislativo 27 maggio 1946, n. 537;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica

istruzione, di concerto col Ministro per le finanze e col Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Articolo unico. Sono estese all'anno 1947 le disposizioni del regio decreto

legislativo 27 maggio 1946, n. 537, riguardanti la sospensione, per

l'anno 1946, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione

all'esercizio delle professioni di medico chirurgo, chimico,

farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito

forestale, della professione in materia di economia e commercio e

degli esami di abilitazione alle discipline statistiche, e il rilascio dei certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale. Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1947 DE NICOLA DE GASPERI - GONELLA - SCOCCIMARRO - BERTONE

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei Conti, addì 27 maggio 1947

Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 139. - FRASCA