stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 maggio 1947, n. 378

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 672, concernente diritti e compensi ad uffici finanziari e del tesoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • DIRITTI DOVUTI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
    DELLE IMPOSTE DIRETTE.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • DIRITTI DOVUTI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
    DELLE TASSE ED IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI.
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • DIRITTI DOVUTI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
    DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI.
  • 11
  • 12
  • DISPOSIZIONI COMUNI.
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • DISPOSIZIONI SPECIALI - ATTRIBUZIONE DEL FONDO DOVUTO
    AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E
    DELLE INTENDENZE DI FINANZA.
  • 21
  • DIRITTI DOVUTI AL PERSONALE DEGLI UFFICI PROVINCIALI
    DEL TESORO, DELLA TESORERIA CENTRALE, DELLA ZECCA
    E DELLA CASSA SPECIALE DEI BIGLIETTI DELLO STATO.
  • 22
  • DISPOSIZIONI FINALI.
  • 23
  • 24
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-6-1947
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento
gerarchico    dell'Amministrazione    dello    Stato   e   successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n.
58;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151;
  Visti  gli  articoli  28  e  82  del testo unico delle leggi per la
riscossione  delle  imposte  dirette,  approvato con regio decreto 17
ottobre 1922, n. 1401, e successive modificazioni;
  Visti  gli  articoli  54, 55 e 102 del regolamento per l'esecuzione
del testo unico sulla riscossione delle imposte dirette approvato con
regio decreto 15 settembre 1923, n. 2090;
  Visto  l'art.  5 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre
1944,  n.  332, recante modificazioni per il rilascio di quietanza di
pagamento;
  Visto  il  decreto  legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n.
672,   concernente   i  diritti  e  compensi  spettanti  agli  Uffici
distrettuali  delle  imposte  dirette, agli Uffici del registro, agli
Uffici  tecnici  erariali  e  del  catasto e agli Uffici dei registri
immobiliari;
  Visto  il  decreto  legislativo luogotenenziale 27 ottobre 1945, n.
724,   che   istituisce   la   Direzione   generale  per  la  finanza
straordinaria;
 Visto il decreto legislative luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per le finanze e il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:


                               Art. 1.

  La  tabella  A,  annessa  al decreto legislativo luogotenenziale 12
ottobre  1945,  n.  672,  e'  sostituita  dalla tabella A allegata al
presente decreto, firmata dal Ministro per le finanze e il tesoro.