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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 aprile 1947, n. 330

Riordinamento dell'avocazione dei profitti eccezionali di speculazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  22-5-1947 al: 15-12-2009
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto legislativo 27 maggio 1946, numero 436, concernente l'avocazione allo Stato dei profitti di guerra e dei profitti eccezionali di speculazione;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1946, n. 508, recante modificazioni alle norme sull'avocazione dei profitti eccezionali di speculazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze e il tesoro, di concerto con il Ministri per l'industria e commercio; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


L'art. 18 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946 n. 436, è sostituito dal seguente:
"Sono avocati allo Stato i profitti eccezionali di contingenza conseguiti dal 1° gennaio 1939 in dipendenza:
a) dell'esercizio di qualsiasi attività in contrasti con le disposizioni concernenti il conferimento obbligatorio od il blocco delle merci e delle derrate, o la limitazione dei prezzi;
b) delle rivalutazioni delle merci soggette a limitazione o disciplina dei prezzi, giacenti presso importatori, assegnatori, grossisti e distributori, a seguito di concessione di aumento dei prezzi. La stessa norma si applica in confronto dei produttori, limitatamente ai quantitativi che eccedano la consistenza necessaria per assicurare il normale andamento del ciclo produttivo;
c) della realizzazione, a prezzo di libero mercato, delle merci, dei prodotti e dei materiali di proprietà o di interesse statale, provenienti anche da requisizione o da raccolta, ceduti a prezzo bloccato e non utilizzati per le forniture e per gli scopi, in genere, cui erano destinati; nonché dalla realizzazione, a prezzo di libero mercato, delle merci, prodotti e materiali ceduti con determinazione 3 ottobre 1943, n. 752, del Commissario alla produzione bellica (Gazzetta Ufficiale n. 235, dell'8 ottobre 1943);
d) della libera vendita delle merci soggette a regirme vincolistico dei prezzi, in seguito a cessazione del regime stesso, limitatamente ai quantitativi in giacenza al momento di tale cessazione.
Sono, altresì, avocati allo Stato i profitti eccezionali di contingenza, che, pur non rientrando nei casi previsti nel comma precedente, prendano origine da ogni attività diretta a trarre particolare vantaggio dai bisogni e dalle privazioni determinate dalla guerra e dagli eventi con la medesima connessi, o siano il frutto di un improvvisato affarismo, sorto in relazione agli eventi suddetti.
Per la determinazione dei profitti eccezionali di contingenza previsti nel presente articolo, può procedersi anche in via induttiva, avuto riguardo al tenore di vita ed al patrimonio posseduto, senza che la formazione o l'incremento di questo possa ricollegarsi ad acquisizioni a titolo gratuito o ad idonea, capacità di risparmio, riferita ai redditi accertati.
Fermi restando gli accertamenti divenuti definitivi, i profitti eccezionali di contingenza sono soggetti ad avocazione con detrazione del 20% del loro ammontare.
Per l'accertamento e la riscossione dei profitti di contingenza, si applicano le norme valevoli in materia di imposta straordinaria sui profitti di guerra".