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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 aprile 1947, n. 285

Corresponsione dell'indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  10-5-1947 al: 31-12-1947
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista, la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, col Ministro per la grazia e giustizia, col Ministro per l'interno, col Ministro per l'industria e il commercio e con il Ministro per i lavori pubblici; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1

Articolo unico.

Dopo il primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 27 febbraio 1947, n. 39, sono inseriti i seguenti due commi:
"Ai portieri ed agli altri lavoratori che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia o la pulizia degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi è dovuta, a decorrere dal 1° febbraio 1947, una indennità giornaliera di contingenza nella misura stabilita nella tabella annessa al presente decreto, vistata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
L'onere derivante dalla concessione della predetta indennità è a carico del locatore che ha facoltà di rivalersi sui conduttori in ragione di due terzi della spesa".
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1947

DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669;

Visto il decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 428 Visto il

decreto legislativo 27 febbraio 1947, n. 39;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista, la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,

di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, col

Ministro per la grazia e giustizia, col Ministro per l'interno, col Ministro per l'industria e il commercio e con il Ministro per i lavori pubblici; HA SANZIONATO E PROMULGA: Articolo unico. Dopo il primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 27 febbraio

1947, n. 39, sono inseriti i seguenti due commi: "Ai portieri ed agli altri lavoratori che prestano la loro opera

per la vigilanza, la custodia o la pulizia degli stabili adibiti ad

uso di abitazione o ad altri usi è dovuta, a decorrere dal 1°

febbraio 1947, una indennità giornaliera di contingenza nella misura

stabilita nella tabella annessa al presente decreto, vistata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. L'onere derivante dalla concessione della predetta indennità è a carico del locatore che ha facoltà di rivalersi sui conduttori in ragione di due terzi della spesa". Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1947 DE NICOLA DE GASPERI - ROMITA - GULLO - SCELBA - MORANDI - SEGNI

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei Conti, addì 5 maggio 1947

Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 9. - FRASCA