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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1 aprile 1947, n. 277

Provvedimenti in materia di affitto di fondi rustici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/1962)
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Testo in vigore dal:  13-5-1947 al: 1-3-1948
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla,

proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e il tesoro, e per l'industria e commercio; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


In quanto non siano in contrasto con le disposizioni degli articoli 3 del decreto del Ministero dell'agricoltura e foreste 26 luglio 1944, art. 3 del decreto del Ministero dell'agricoltura e foreste 4 giugno 1945, art. 4 del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 44, e dell'art. 4 del presente decreto, è riconosciuta validità agli accordi alle transazioni ed alle liquidazioni in qualsiasi forma intervenuti prima dell'entrata in vigore del presente decreto tra i locatori e gli affittuari di fondi rustici in ordine alla traduzione in denaro del canone di affitto, di qualunque specie, relativo alle annate agrarie 1943-44 e 1944-45.
Le decisioni delle controversie tuttora in atto, sulle materie di cui al comma precedente, sono devolute alle commissioni arbitrali di cui all'art. 9, le quali determinano secondo equità il canone in contestazione, tenendo presente le condizioni particolari del contratto, la produttività del fondo, i criteri informativi delle transazioni e degli accordi liberamente conclusi, anche a mezzo delle associazioni sindacali agrarie, nella provincia o in provincie viciniori in analoghe condizioni ambientali e di analoghe caratteristiche contrattuali, avendo inoltre riguardo alle conclusioni di massima formulate dalla Commissione tecnica di cui all'articolo successivo, ove sia stata costituita.