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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1 aprile 1947, n. 222

Aumento della indennità di alloggio, di vestiario e di pubblica sicurezza ai personali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/09/1976)
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Testo in vigore dal:  22-4-1947

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regolamento per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629;
Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, che stabilisce il ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, concernente l'organico ed il trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la difesa e per le finanze ed il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


Per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che non fruiscono di alloggio a titolo gratuito, la indennità mensile di alloggio è stabilita nelle seguenti misure:
Grado III Generale di Corpo d'armata
comandante dell'Arma dei carabinieri...................L. 4.500 Grado IV Generale di Divisione............................L.4.200 Grado V Generale di brigata, Maggiore generale ispettore..L.3.850 Grado VI Colonnello.......................................L.3.400 Grado VII e VIII Tenente colonnello e Maggiore............L.2.700 Grado IX Capitano.........................................L.2.500 Grado X e XI Ufficiale subalterno.........................L.2.000
Per gli ufficiali, che risiedono in sedi con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti, l'indennità predetta è ridotta di un quinto.
Per gli ufficiali celibi l'indennità stessa è ragguagliata alla metà di quella che, a seconda della residenza, spetta ai coniugati dello stesso grado.