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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1 aprile 1947, n. 220

Aumento della indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza spettante ai funzionari di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  22-4-1947 al: 15-12-2009
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, che approva il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello stato;
Visto il regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, sul riordinamento del personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


L'indennità di servizio speciale spettante ai funzionari di pubblica sicurezza è stabilita nelle seguenti misure annue:

Misura annua lorda
Celibi ammogliati
Questori ed Ispettori generali
di pubblica sicurezza:
di 1ª classe................................. 28.200 34.200
di 2ª classe................................. 25.400 31.400
Vice questori.................................. 22.000 26.800
Commissari capi................................ 21.000 25.800
Commissari..................................... 20.500 25.300
Commissari aggiunti............................ 18.200 21.200
Vice commissari................................ 13.600 16.600
Vice commissari aggiunti....................... 12.860 14.300
Volontari...................................... 12.360 13.800