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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 marzo 1947, n. 182

Elevazione del limite di età per l'assunzione di personale sanitario.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  26-4-1947 al: 15-12-2009
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze e il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


Per l'assunzione del personale sanitario alle dipendenze delle Amministrazioni provinciali, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o di Consorzi tra gli enti predetti, il limite massimo di età previsto dagli ordinamenti in vigore è elevato di tre anni, in aggiunta all'aumento di cinque anni disposto dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, ed ai maggiori limiti di età eventualmente consentiti da altre disposizioni.
Il limite massimo di età non potrà, comunque, superare i 55 anni per i posti di sovraintendente sanitario ospedaliero, di direttore, vice direttore e ispettore sanitario di ospedale, nonché di primario ospedaliero, e gli anni 50 per i posti di direttore di farmacia di ospedale. Negli altri casi, il limite massimo di età non potrà superare i 45 anni.