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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 marzo 1947, n. 158

Concessione di un contributo a carico dello Stato per la traslazione della salme dei Caduti in guerra e nella lotta di liberazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  19-4-1947 al: 15-12-2009
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 31 maggio 1935, n. 752, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 132, recante modificazioni alla legge 12 giugno 1931, n. 877, per la definitiva sistemazione dei Caduti in guerra;
Visto il regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, che, approva il regolamento di polizia mortuaria;
Visto il decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27, riguardante la soppressione del Ministero dell'assistenza post-bellica e la devoluzione delle sue attribuzioni ad altre Amministrazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente dei Consiglio dei Ministri e del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


Per la traslazione, ai luoghi di origine, delle salme dei militari italiani caduti o deceduti in seguito a ferite o malattie contratte per causa di servizio nella guerra 1940-1945, e delle salme dei cittadini caduti nella lotta di liberazione, è stabilito a carico dello Stato un contributo da L. 15.000 a L. 30.000.
Il contributo è concesso, a domanda, agli ascendenti, ai discendenti, al coniuge superstite, ai fratelli o sorelle dei Caduti, e la misura di esso e fissata, in rapporto alle condizioni economiche dei richiedenti ed alla ubicazione del luogo di destinazione della salma dal commissario generale per le onoranze ai Caduti.