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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 gennaio 1947, n. 133

Nuove norme sul matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  12-4-1947 al: 15-12-2009
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


Nell'Arma dei carabinieri i marescialli dei tre gradi ed i brigadieri possono essere autorizzati a contrarre matrimonio, senza alcuna limitazione di numero, purché abbiano ultimato nove anni di servizio e compiuto il 28° anno di età.
I vicebrigadieri possono essere autorizzati a contrarre matrimonio, nei limiti di un decimo del relativo organico, qualora abbiano ultimato nove anni di servizio e compiuto il 28° anno di età.