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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 gennaio 1947, n. 44

Norme integrative del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 198, per la parte riguardante la riparazione dei danni prodotti dalla eruzione del Vesuvio del marzo 1944.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  21-3-1947 al: 15-12-2009
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per il tesoro e per la grazia e giustizia; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1



I proprietari di case private danneggiate o distrutte dalla eruzione del Vesuvio del marzo 1944, che ne facciano domanda entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto all'Ufficio del genio civile competente possono ottenere, in base all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 198, sussidi nella misura del 50% della spesa prevista per la riparazione o ricostruzione dei fabbricati. Se i lavori di riparazione o ricostruzione sono eseguiti anteriormente all'emanazione delle presenti norme, il sussidio può essere accordato nella misura del 50% della spesa effettiva, semprechè si tratti di lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico contabile.
Quando trattasi di fabbricati distrutti, la spesa da tenere a calcolo per la concessione del sussidio non potrà eccedere quella occorrente per la ricostruzione di ciascun fabbricato nelle condizioni in cui si trovava nel marzo 1944.