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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 novembre 1946, n. 736

Concessione all'Associazione italiana della Croce Rossa e all'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta della facoltà di tenere in servizio dopo il 15 aprile 1946, il personale occorrente alle gestioni di servizi sanitari, di cui ai decreti interministeriali 12 ottobre 1945 e 22 marzo 1946, e dei servizi direttamente connessi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  30-3-1947 al: 8-10-2010
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 20 dicembre 1928, n. 3133, sull'ordinamento dell'Associazione italiana della Croce Rossa, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 21 gennaio 1929, n. 111, sullo statuto organico dell'Associazione italiana della Croce Rossa, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, sul reclutamento, stato giuridico, avanzamento, trattamento economico e amministrativo del personale mobilitabile dell'Associazione italiana della Croce Rossa, e successive modificazioni;
Vista la legge 4 gennaio 1938, n. 23, sul personale addetto al funzionamento dei servizi dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta;
Vista la convenzione tra il Ministero della guerra e l'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, stipulata in data 30 marzo 1940, e successive modificazioni;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416, contenente disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato;
Visto il regio decreto-legge 1 aprile 1935, n. 343, sul trattamento al personale statale e degli enti pubblici richiamati alle armi per mobilitazione, e successive modificazioni;
Vista la legge 10 giugno 1940, n. 653, sul trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi, e successive modificazioni;.
Visto il decreto interministeriale 12 ottobre 1945, che stabilisce e disciplina la temporanea gestione, da parte dell'Associazione italiana della Croce Rossa e dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, degli stabilimenti sanitari adibiti a ricovero e cura dei militari reduci dalla prigionia di guerra;
Visto il decreto interministeriale 22 marzo 1946, che stabilisce e disciplina la gestione, da parte dell'Associazione italiana della Croce Rossa e dell'Associazione del cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, di ospedali, infermerie, posti di ristoro, adibiti a ricovero, cura, assistenza dei partigiani, dei reduci civili e delle vittime civili della guerra;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra e sul passaggio dalla legislazione di guerra a quella di pace;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per l'Africa Italiana, per il tesoro, per la marina, per l'aeronautica e per l'assistenza post-bellica; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


All'Associazione italiana della Croce Rossa e all'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, è data facoltà di tenere in servizio il personale occorrente alle gestioni dei servizi sanitari di cui ai decreti interministeriali 12 ottobre 1945 e 22 marzo 1946 e dei servizi direttamente connessi con dette gestioni, nel numero che sarà fissato, per ciascuna delle Associazioni medesime, dal Ministro per la guerra di concerto con quello per il tesoro, previo parere del Comitato di revisione e controllo di cui all'art. 25 del citato decreto interministeriale 12 ottobre 1945.