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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 aprile 1946, n. 625

Aumento della indennità speciale di pubblica sicurezza e della indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  2-11-1946 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE, DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente dell Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la guerra e per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


A datare dal 16 settembre 1945, la indennità specialità di pubblica sicurezza (già indennità militare) per gli ufficiali e sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è aumentata dell'importo risultante dalla segnate tabella.
Alle guardie scelte di pubblica sicurezza, alle guardie di pubblica sicurezza, agli allievi guardie di pubblica sicurezza è concessa dalla medesima data una indennità mensile di L. 120 nette che verrà pagata con le norme che disciplinano le paghe.

Misura della indennità
mensile lorda

GRADI celibi ammogliati
- Lire Lire
- -
Maggiore generale ispettore............ 1600 2100
Colonnelli............................. 1450 1950
Tenenti colonnelli e maggiori.......... 1250 1650
Capitani............................... 1100 1350
Tenenti................................ 800 1050
Sottotenenti........................... 780 900
Marescialli dei tre gradi.............. 600 600
Brigadieri............................. 300 300
Vicebrigadieri......................... 215 215