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REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 616

Proroga della validità delle disposizioni dei Regi decreti-legge, 19 settembre 1935, n. 1836 e 30 marzo 1943, n. 123 riguardanti, rispettivamente, l'organizzazione della Marina mercantile per il periodo di guerra, e la disciplina della militarizzazione, nonchè del R. decreto legge 28 aprile 1937, n. 707, sul noleggio di navi mercantili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 1-9-1946
al: 12-11-1957
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                             UMBERTO II 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935,  n.  1836,  convertito
nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, sull'organizzazione della  Marina
mercantile per il tempo di guerra; 
  Vista le legge 24 luglio 1941, n. 843, recante sanzioni a carico di
equipaggi di unita' mercantili; 
  Vista  la  legge  27  giugno  1942,  n  897,  che  proroga  il   R.
decreto-legge 28 aprile 1937,  n.  707,  convertito  nella  legge  23
dicembre 1937, n. 2334, che autorizza a  noleggiare  e  gestire  navi
mercantili nazionali per straordinarie esigenze  dell'Amministrazione
dello Stato; 
  Visto il R. decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123,  sulla  disciplina
della militarizzazione;. 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 372,
sulla utilizzazione del naviglio mercantile; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8  febbraio  1946,  n.
49, che dispone la cessazione dello stato di guerra ed  il  passaggio
dalla legislazione di guerra a quella di pace; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per  la  grazia  e
giustizia, per il tesoro, per la  guerra,  per  l'aeronautica  e  per
l'industria e commercio; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Ministro per la marina e' autorizzato, anche dopo la  cessazione
dello stato  di  guerra,  ad  avvalersi  delle  disposizioni  del  R.
decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito  nella  legge  9
gennaio 1936, n. 147, ai fini del dragaggio delle mine. 
  Il Ministro per la marina e' altresi' autorizzato, ai funi previsti
dal  precedente  comma,  ad  avvalersi  delle  disposizioni  del   R.
decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123, per militarizzare  il  personale
civile da imbarcare, per le operazioni di  dragaggio  su  unita'  del
Regio naviglio o sul naviglio ausiliario dello Stato. 
  Le autorizzazioni di cui ai precedenti comma, hanno efficacia  fino
alla data che  sara'  stabilita  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri di intesa con i Ministri interessati.