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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 564

Norme integrative e modificative del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, contenente disposizioni circa il funzionamento delle società commerciali e i bilanci degli enti o istituti di diritto pubblico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  9-7-1946 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, contenente disposizioni circa il funzionamento delle società e i bilanci degli enti o istituti di diritto pubblico;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, contenente nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la grazia e giustizia e del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per le finanze, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, riguardanti la proroga del termine stabilito per la convocazione della assemblea ordinaria delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative, la sostituzione degli amministratori e dei sindaci delle predette società e la nomina alle medesime di commissari di gestione e di controllo, si osservano anche quando risulti, a seconda dei casi, la dispersione e l'irreperibilità della maggioranza dei soci o degli amministratori o dei sindaci o dei liquidatori, e in genere l'impossibilità di convocare l'assemblea, il consiglio di amministrazione o il collegio dei sindaci e quello dei liquidatori per circostanze dipendenti dalla guerra.