stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 542

Restituzione della natura giuridica di istituzione di assistenza e beneficenza pubblica alla fondazione Banco di Napoli.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  4-7-1946 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 30 gennaio 1939, n. 283, sul riodinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza del comune di Napoli;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la guerra, con il Ministro per la pubblica istruzione e col Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Articolo unico.

L'art. 1 della legge 17 luglio 1942, n. 995, modificativa dell'art. 1 della legge 30 gennaio 1939, n. 283, è sostituito dal seguente:
"La fondazione istituita dal Banco di Napoli per celebrare il suo quarto centenario, avente per scopo l'assistenza dei fanciulli abbandonati della provincia di Napoli, è eretta in ente morale agli effetti della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e successive modificazioni, ed assume le denominazione di "Fondazione Banco di Napoli per l'assistenza dell'infanzia".
"Alle spese per il mantenimento dei minori ricoverati nell'istituto gestito dalla Fondazione stessa concorre lo Stato con un contributo annuo di L. 2.000.000 da gravare sul fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza".
Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - ROMITA - BROSIO
- CORBINO - MOLÈ

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 306. - FRASCA