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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 496

Proroga, a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra, del R. decreto-legge 14 gennaio 1943, n. 22, relativo alla concessione di una indennità straordinaria giornaliera per i servizi di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  25-6-1946 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autoritità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1943, n. 22, che ha concesso, per la durata della guerra, una indennità straordinaria giornaliera per i servizi di pubblica sicurezza, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Articolo unico.

Le norme del R. decreto-legge 14 gennaio 1943, n. 22, e successive modificazioni, continuano ad avere vigore fino a sei mesi dalla data della cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia incerto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI - BROSIO - ROMITA - CORBINO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 257. - FRASCA