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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 467

Trattamento di carriera dell'insegnante di meccanica razionale presso la Regia Accademia di artiglieria e genio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  25-6-1946 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti;
Visto il R. decreto-legge 28 maggio 1928, n. 1223, contenente aggiunte e varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Articolo unico.

All'attuale professore civile di ruolo del Ministero della guerra, insegnante di meccanica razionale presso la Regia Accademia di artiglieria e genio, è esteso il trattamento di carriera stabilito dal R. decreto 16 maggio 1932, n. 595, per il personale insegnante di gruppo A della Regia Accademia navale.
Peraltro, per il professore anzidetto, la permanenza nel grado 6° necessaria per la promozione al grado 5°, è stabilita in anni 11.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI - BROSIO - CORBINO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 250. - FRASCA