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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 463

Modificazione dell'art. 31 del testo unico delle leggi metriche del 23 agosto 1890, n. 7088.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  25-6-1946 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità ii Noi delegata;
Visto il testo unico delle leggi metriche approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 luglio 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento di membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, concernente nuove norme sull'emanazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per le finanze; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


L'art. 31 del testo unico delle leggi metriche approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088, è modificato come segue;
"Sono, puniti:
1° con ammenda da L 1000 a 5000:
a) coloro che espongono in vendita o introducono in commercio pesi, misure e strumenti per pesare e misurare mancanti del bollo di prima verificazione;
b) coloro che in pubblico negozio tengono misure e pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge;
2° con l'ammenda da L. 200 a 2000:
a) coloro che non adempiono a quanto è prescritto dall'art. 16;
b) coloro che non sottopongono alla rilegalizzazione gli strumenti per pesare e misurare automatici o ordinari ridotti a nuovo;
c) coloro che hanno omesso di domandare l'iscrizione sullo stato degli utenti a termini del paragrafo 3° dell'art. 19 della presente legge;
d) e generalmente tutte le contravvenzioni alle leggi sui pesi e sulle misure e relativi regolamenti, per le quali non è inflitta una pena speciale;
3° con l'ammenda di L. 500 i notai ed altri ufficiali pubblici che siano incorsi in contravvenzione alle disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 e con l'ammenda di L. 200 ogni altra persona che sia incorsa nella stessa contravvenzione.
L'ammenda è dovuta per ogni atto pubblico o privata scrittura in cui si verifichi la contravvenzione.
Rispetto ai libri o registri di commercio è inflitta una sola ammenda per tutte le contravvenzioni che si sono verificate ogni volta che si produrranno in giudizio.
In caso di recidiva nella stessa contravvenzione le ammende fissate da questo articolo possono elevarsi fino al doppio".