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REGIO DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 1946, n. 453

Modificazioni al funzionamento della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico costituita presso la Banca nazionale del Lavoro in base al R. decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal: 25-6-1946
al: 31-12-1993
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                             UMBERTO II
                             RE D'ITALIA

  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
 Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
  Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, convertito nella
legge 20 dicembre 1937, n. 2352;
  Visto  il decreto del Capo del Governo 24 settembre 1937, col quale
fu  disposta  la  costituzione della Sezione autonoma per l'esercizio
del  credito  alberghiero  e turistico, presso la Banca nazionale del
Lavoro;
  Visto  il decreto del Capo del Governo, presidente del Comitato dei
Ministri,  del  14  giugno  1938,  col quale vennero approvati l'atto
costitutivo e lo statuto della suddetta Sezione autonoma;
  Visto  il R. decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, contenente
provvedimenti  a  favore  delle  industrie  alberghiere  e turistiche
emanato  in  sostituzione  del R. decreto-legge 16 settembre 1937, n.
1669,  convertito  nella legge 13 gennaio 1938, n. 287, della legge 4
aprile 1940, n. 374, e della legge 24 novembre 1941, n. 1506;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri Sulla proposta
del  Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario
di  Stato,  di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per
le  finanze,  per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'industria e
commercio;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  La  Sezione  autonoma  per  l'esercizio  dei  credito alberghiero e
turistico,  istituita  presso  la  Banca  nazionale  del  Lavoro,  in
applicazione  del  R.  decreto-legge  12  agosto 1937, n. 1561, e del
decreto  del  Capo  del  Governo  24  settembre  1937, oltre ai mutui
previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge sopra indicato, e' altresi'
autorizzata a, concedere mutui ipotecari:
    1)  a  favore  di  coloro  che  intendono riparare, ricostruire e
riattrezzare  alberghi,  stabilimenti idro-termali o balneari, rifugi
alpini ed impianti in genere danneggiati o distrutti In dipendenza di
eventi   bellici,   sempre  che  le  opere  suindicate  costituiscano
coefficienti per l'incremento turistico;
    2)  a favore di coloro che intendono rafforzare economicamente le
rispettive aziende alberghiere e turistiche.
  In conseguenza, l'attuale capitale di L. 50 milioni, della predetta
Sezione  autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico
potra' essere ulteriormente aumentato:
    a)  da  partecipazioni  di istituti e societa' di previdenza e di
assicurazione, i quali restano all'uopo autorizzati anche in deroga a
disposizioni legislative o statutarie;
    b)  da  partecipazioni  di istituiti di credito, subordinatamente
alla autorizzazione del Ministero del tesoro;
    c) dall'attribuzione, fino al limite massimo di L. 25 milioni, di
una  quota  parte  del  fondo  di  garanzia di cui all'art. 19 del R.
decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561.