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DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 438

Norme concernenti i concorsi per posti nei gradi iniziali dei ruoli del personale degli uffici amministrativi del Ministero del tesoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/01/1950)
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Testo in vigore dal: 25-6-1946
                          UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
  Visto  il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154, col quale
e' stato ricostituito il Ministero del tesoro;
  Visto   il   decreto   Luogotenenziale  5 settembre  1944,  n. 202,
concernente  la ripartizione delle attribuzioni e del personale tra i
Ministeri delle finanze e del tesoro;
  Visto il decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356, col quale
sono state stabilite nuove tabelle organiche del personale dipendente
dai Ministeri delle finanze e del tesoro;
  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58,   contenente  nuove  norme  sull'emanazione,  promulgazione  e
pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e' di altri provvedimenti;
  Visto  il  decreto  Luogotenenziale  31 agosto  1945,  numero  532,
relativo  alla istituzione transitoria presso il Ministero del tesoro
della Direzione generale per il risarcimento dei danni di guerra;
  Sentito il Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
  Abbiamo decretato e decretiamo:

                               Art. 1.

  I  posti  nel  grado  iniziale  del  ruolo,  di  cui alla tabella B
relativa,   all'Amministrazione  centrale  del  tesoro,  allegata  al
decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356, concernente le nuove
tabelle  organiche  del  personale  dipendente  dai  Ministeri  delle
finanze  e  del tesoro, sono conferiti mediante concorso pubblico per
esami.
  Per  l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso di una delle
lauree  previste  dall'art. 92 del regolamento per il personale degli
uffici  dipendenti  dal  Ministero  delle finanze e per l'ordinamento
degli  uffici  direttivi  finanziari,  approvato  con  il  R. decreto
23 marzo 1933, n. 185.
  Un  terzo  dei posti messi a concorso a termine del primo comma del
presente  articolo  e'  conferito,  secondo  l'ordine  della relativa
graduatoria,  ai  funzionari  di grado undecimo e decimo dei ruoli di
gruppo  B dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro e ai
funzionari dei ruoli di gruppo A o B di altre Amministrazioni statali
che   prestino,   da   almeno  sei  mesi,  comunque  servizio  presso
l'Amministrazione   centrale  del  tesoro,  purche'  siano  tutti  in
possesso  del  prescritto  titolo  di  studio e nel concorso medesimo
conseguano  i posti riservati in conformita' del precedente comma che
rimanessero scoperti, saranno portati in aumento a quelli conferibili
agli altri partecipanti al concorso.