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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 429

Aumento degli assegni di caroviveri a favore dei pensionati statali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 25-6-1946
al: 15-12-2009
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                          UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  30 gennaio  1945,
n. 41;
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  21 novembre 1945,
n. 722;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sentito il parere della Consulta Nazionale;
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Gli  assegni  di  caroviveri  stabiliti  dal  primo e secondo comma
dell'art. 6  del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945,
n. 41,    e   modificati   dall'art. 11   del   decreto   legislativo
Luogotenenziale  13 marzo  1945,  n. 116  e  dall'art. 18 del decreto
legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, sono elevati;
  da  L. 18.000 a L. 30.000 annue lorde per i titolari di pensioni od
assegni  diretti  di eta' non inferiore a 60 anni e per i titolari di
pensioni o assegni privilegiati diretti;
  da  L. 9600  a  L. 18.000 annue lorde per i titolari di pensioni od
assegni diretti, non privilegiati, aventi meno di 60 anni di eta';
  da  L. 14.400 a L. 20.400 annue lorde per i titolari di pensioni od
assegni di riversibilita'.