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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 327

Termini per la retribuzione del materiale rotabile scambiato fra le ferrovie dello Stato e le ferrovie e tramite concesse all'industria privata.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/1978)
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Testo in vigore dal:  8-6-1946

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


Per la restituzione del materiale rotabile, che, in dipendenza dei servizi cumulativi e di corrispondenza, passa dalle linee delle ferrovie dello Stato a quelle delle ferrovie concesse alla industria privata e viceversa, quando nelle relative convenzioni non risultino particolari condizioni al riguardo, dovranno essere osservati i seguenti termini di tempo:
24 ore, a partire dalla messa a disposizione del carro sui binari stabiliti, per le operazioni di partenza;
36 ore per ogni 100 chilometri indivisibili di percorso per ogni viaggio di andata e ritorno;
72 ore per ogni transito che il materiale deve effettuare nel viaggio di andata ed in quello di ritorno, per il passaggio ad un treno coincidente;
24 ore per la riconsegna del trasporto al destinatario e per le operazioni di scarico, o per il carico se trattasi di carro consegnato vuoto, o per la consegna ad altra amministrazione a contatto;
24 ore per le operazioni di messa in partenza per il viaggio di ritorno.
Detti periodi saranno aumentati del tempo necessario per lo eseguimento di eventuali formalità doganali, daziarie, sanitarie, giudiziarie e per disposizioni o fatto dell'avente diritto sul trasporto per le quali il trasporto stesso dovesse essere tenuto in sospeso.