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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 327

Termini per la retribuzione del materiale rotabile scambiato fra le ferrovie dello Stato e le ferrovie e tramite concesse all'industria privata.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/1978)
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Testo in vigore dal: 8-6-1946
                          UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto  l'art. 4  del  decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Per  la restituzione del materiale rotabile, che, in dipendenza dei
servizi  cumulativi  e  di  corrispondenza,  passa  dalle linee delle
ferrovie  dello Stato a quelle delle ferrovie concesse alla industria
privata  e viceversa, quando nelle relative convenzioni non risultino
particolari  condizioni  al  riguardo,  dovranno  essere  osservati i
seguenti termini di tempo:
    24 ore, a partire dalla messa a disposizione del carro sui binari
stabiliti, per le operazioni di partenza;
    36  ore per ogni 100 chilometri indivisibili di percorso per ogni
viaggio di andata e ritorno;
    72  ore  per  ogni  transito che il materiale deve effettuare nel
viaggio  di  andata  ed  in quello di ritorno, per il passaggio ad un
treno coincidente;
    24  ore  per la riconsegna del trasporto al destinatario e per le
operazioni  di  scarico,  o  per  il  carico  se  trattasi  di  carro
consegnato  vuoto,  o  per  la  consegna  ad  altra amministrazione a
contatto;
    24  ore  per le operazioni di messa in partenza per il viaggio di
ritorno.
  Detti  periodi  saranno  aumentati  del  tempo  necessario  per  lo
eseguimento  di  eventuali  formalita' doganali, daziarie, sanitarie,
giudiziarie  e  per  disposizioni  o  fatto  dell'avente  diritto sul
trasporto  per  le quali il trasporto stesso dovesse essere tenuto in
sospeso.