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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 244

Temporanea deroga alle norme vigenti per l'emissione di ordini di accreditamento per le spese relative alla lotta contro le cavallette.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 24-5-1946
al: 15-12-2009
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                          UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto  l'art. 4  del  decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  lo febbraio 1945,
n. 58;
  Visto  il  R.  decreto  18 novembre  1923,  n. 2440,  recante norme
sull'amministrazione  del patrimonio e la contabilita' generale dello
Stato;
  Visto  il  R.  decreto-legge  9 febbraio  1939, n. 273 e sentita la
Corte dei conti;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale 30 settembre 1944,
n. 299,   art. 4,  che  eleva  ad  un  milione  il  limite  stabilito
dall'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente le
aperture  di  credito  a  favore dei funzionari delegati, per ciascun
capitolo di spesa;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del Ministro per il tesoro, di concerto con quello
per l'agricoltura e le foreste;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

  Fino al 30 giugno 1946, per il pagamento delle spese occorrenti per
la  lotta  contro  le  cavallette,  potranno  essere emessi ordini di
accreditamento  in  eccedenza  al  limite previsto dall'art. 56 della
legge     18 novembre    1923,    n. 2440,    recante    disposizioni
sull'amministrazione  del patrimonio e la contabilita' generale dello
Stato,    modificato    dal   decreto   legislativo   Luogotenenziale
30 settembre 1944, n. 299, fino alla concorrenza di L. 20.000.000.

  Ordiniamo  che il presente decreto, munito del sigillo dello Stata,
sia  inserto  nella  Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno  d'Italia,  mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.

  Dato a Roma, addi' 22 febbraio 1946

                          UMBERTO DI SAVOIA

                                         DE GASPERI - CORBINO - GULLO

Visto il Guardasigilli: TOGLIATTI
  Registrato alla Corte dei Conti, addi' 3 maggio 1946
  Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 15. - FRASCA