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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 240

Provvidenze a favore dei reduci.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  22-5-1946 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'assistenza post-bellica, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e foreste; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


È autorizzata la spesa di due miliardi di lire per l'approntamento di alloggi da assegnarsi, a cura del Ministero dell'assistenza post-bellica, ai reduci sinistrati senza tetto e in condizioni di indigenza.
La somma di cui al precedente comma sarà destinata alla costruzione di nuovi edifici ad uso di abitazione e al completamento, a totale carico dello Stato, di edifici di proprietà degli Istituti delle case popolari, iniziati e non finiti a causa degli eventi bellici.
La semina suddetta sarà stanziata nello stato di previsione delle spese del Ministero dei lavori pubblici per 100 milioni di lire nell'esercizio 1945-1946 e per un miliardo e 900 milioni di lire nell'esercizio 1946-47.