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DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 162

Modificazioni alla composizione della Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  30-4-1946 al: 7-5-1974
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità Noi delegata;
Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;
Visto l'art. 11 del R. decreto 4 novembre 1932, 1423, che disciplina la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare;
È salva l'applicazione del R. decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400 e successive modificazioni, riflettenti la difesa del risparmio e la disciplina del credito;
Visto l'art. 7 della legge 24 marzo 1932, n. 453, che disciplina la perdita delle decorazioni al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra;
Visto il R. decreto 30 marzo 1933, n. 422, concernente la organizzazione della funzione consultiva in materia di concessione e perdita delle decorazioni al valor militare, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 17 ottobre 1941, n. 1410, che estende al tempo di pace la concessione della croce al valor militare;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il presidente della Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita delle decorazioni al valor militare è scelto fra gli ufficiali in servizio permanente del Regio esercito aventi grado non inferiore a generale di divisione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI - BROSIO - CORBINO - DE COURTEN - CEVOLOTTO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 122. - FRASCA