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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 febbraio 1946, n. 103

Modificazioni al testo unico 5 giugno 1941, n. 874, delle disposizioni concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni.

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Testo in vigore dal: 9-4-1946
                          UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto  il testo unico di leggi approvato con il R. decreto 5 giugno
1941, n. 74;
  Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 22;
  Visto  il  decreto-legge  luogotenenziale  25 giugno  1944, n. 151,
art. 4;
  Visto il decreto legislativo 1° febbraio 1945, n. 58;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di
concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, e con Ministri
per  la  grazia  e  giustizia,  per  le finanze, per l'industria e il
commercio,  per  i  lavori  pubblici  e per il lavoro e la previdenza
sociale;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Al   testo   unico   delle   leggi  concernenti  il  sequestro,  il
pignoramento  e  la  cessione  degli  stipendi, salari e pensioni dei
dipendenti  dalle pubbliche Amministrazioni, approvato con R. decreto
5 giugno 1941, n. 874, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. - L'art. 6, ultimo comma, e' modificato come appresso:
    "I  prestiti  possono  essere  contratti  soltanto per periodi di
cinque e dieci anni, salva l'applicazione degli articoli 14 e 24".
    2. -  All'art. 7,  2°  comma,  si  aggiungono le seguenti parole:
"nonche' per gli impiegati e salariati ex combattenti della guerra di
liberazione e per coloro che abbiano ottenuto il riconoscimento della
qualifica   di   partigiano   ai   sensi,   del  decreto  legislativo
Luogotenenziale  21 agosto  1945,  n 518" e il 3° comma e' sostituito
dal seguente:
    "Il  limite  di  quattro anni e' ridotto a due anni anche per gli
impiegati  e  salariati  che risultino invalidi, mutilati o feriti di
guerra oppure decorati al valor militare".
    3.  All'art. 16 si aggiunge il seguente comma:
    "Gli istituiti indicati al comma precedente non possono applicare
alle  operazioni  di  prestito  condizioni  di tasso e accessori piu'
onerose  di  quelle adottate dal e Fondo per il credito ai dipendenti
dello Stato".
    4. - L'art. 18, secondo comma, e' modificato come appresso:
    "Ai  salariati  dello  Stato  e degli altri enti sopraindicati e'
ritenuto,  a  favore  del Fondo, ogni mese un contributo di centesimi
dieci per ogni cento lire del salario lordo mensile o.
    5. - All'art. 23 e' sostituito il seguente:
                                          "La     concessione     dei
prestiti  sul  Fondo  per  il  credito  ai  dipendenti dello Stato e'
deliberata    da    un   Comitato   amministrativo   presieduto   dal
Sottosegretario  di  Stato  per  il  tesoro  e  costituito  dal  Capo
dell'Ispettorato  generale  per il credito ai dipendenti dello Stato,
vicepresidente,  e  da  sette  membri  effettivi  e  sette  supplenti
nominati, per ogni biennio, con decreto del Ministro per il tesoro, e
cioe':
      1) due  membri  effettivi e due supplenti in rappresentanza dei
dipendenti  statali, da designarsi dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri  sino a quando non potranno essere designati da associazioni
regolarmente riconosciute;
      2) uno  effettivo  e  uno  supplente  in  rappresentanza  e  su
designazione  dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i
dipendenti statali;
      3) quattro    membri   effettivi   e   quattro   supplenti   in
rappresentanza,   rispettivamente,  della  Direzione  generale  degli
affari   generali   e  personale  del  Ministero  del  tesoro,  della
Ragioneria  generale  dello  Stato,  dell'Ispettorato generale per il
credito  ai  dipendenti  dello Stato e della Direzione generale della
Cassa  depositi  e  prestiti. Dopo la estinzione del debito di cui al
primo  comma  dell'art. 74,  il  membro in rappresentanza della Cassa
depositi e prestiti cessera' di far parte del Comitato.
    "L'Ispettorato  generale per il credito ai dipendenti dello Stato
designa,  per  ogni biennio, un segretario effettivo ed uno supplente
di grado non inferiore al 9° di gruppo A.
    "Spetta inoltre al Comitato:
      a) proporre   le   somme   da  stanziarsi  per  ogni  esercizio
finanziario  nello  stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro;
      b) approvare il rendiconto generale alla fine di ogni esercizio
finanziario;
      c) proporre  le  eventuali modificazioni del tasso di interesse
di  cui all'art. 27, nonche' della misura del premio compensativo dei
rischi   e  del  concorso  nelle  spese  di  amministrazione  di  cui
all'art. 28;
      d) determinare   per   ogni   esercizio  finanziario  le  somme
destinate   alle   spese  amministrative  impreviste,  erogabili  con
ordinativi sul conto corrente infruttifero di cui all'art. 51;
      e) deliberare sui fitti dei locali disponibili dell'edificio di
proprieta'  del  Fondo  per  il  credito  ai  dipendenti dello Stato,
sentito l'Ufficio tecnico erariale;
      f) deliberare  sulle forme di investimento, a breve termine, di
fondi disponibili.
      "Il Comitato delibera a maggioranza di voti; in caso di parita'
prevale il voto del presidente.
      "Le  deliberazioni  del  Comitato, in materia di concessione di
prestiti, sono insindacabili nel merito.
      "La   somministrazione   del   prestito   deve   essere   fatta
personalmente  al  mutuatario  o a chi ne abbia la rappresentanza per
legge.
      "In  caso di morte del mutuatario prima che la somministrazione
sia eseguita la concessione si ha come non avvenuta".
    6. - All'art. 24 e' sostituito il seguente:
    "L'impiegato  o  il  salariato  cui  manchino,  per conseguire il
diritto  al  collocamento  a  riposo,  a  norma delle disposizioni in
vigore,  meno  di  dieci  anni,  non  puo'  contrarie che un prestito
quinquennale,  ovvero  un  prestito  corrispondente  alla cessione di
tante   quote   mensili   quanti   siano  i  mesi  necessari  per  il
conseguimento del diritto al collocamento a riposo.
    "La quota mensile di stipendio cedibile nelle cessioni consentite
da  ufficiali  invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario o
da  ufficiali  nelle  speciali  posizioni di cui all'art. 9, non puo'
superare i quattro quinti del massimo cedibile a norma dell'art. 5".
    7. - All'art. 25 e' sostituito il seguente:
    "Non possono ottenere prestiti:
      a) coloro   che   non   comprovino,   nei  modi  stabiliti  dal
regolamento, di avere sana costituzione fisica;
      b) gli  impiegati  che  abbiano  compiuto il sessantacinquesimo
anno  di  eta' o che lo compiano entro il mese successivo a quello in
cui  il  prestito  dovrebbe  concedersi,  e  i  salariati che abbiano
compiuto,  o  compiano nello anzidetto termine, sessanta anni di eta'
se uomini e cinquantacinque se donne;
      c) coloro che siano ancora soggetti agli obblighi di leva o che
non  siano  in  attivita' di servizio. La disposizione non si applica
agli ufficiali nelle posizioni speciali indicate nell'art. 9".
    8. - All'art. 27 e' sostituito il seguente:
    "Gli  interessi sono liquidati col metodo a scalare, al tasso del
4,50  per  cento,  modificabile,  s  conforme  proposta  del Comitato
amministrativo  di cui all'art 23, sentito il Consiglio dei Ministri,
con   decreto  Luogotenenziale.  Gli  interessi  sono  trattenuti  in
anticipo  all'atto della somministrazione del prestito "La estinzione
di  ciascun  prestito  ha inizio dal mese immediatamente successivo a
quello  in cui il prestito e' somministrato; agli effetti del calcolo
degli  interessi  si  considera  iniziata  dal primo giorno del terzo
mese".
    9. - All'art. 28 e' sostituito il seguente:
    "Sull'importo  lordo  complessivo di ciascun prestito, concesso o
garantito, si trattengono in anticipo a favore del Fondo:
      a) una  somma  calcolata  in ragione di lire 0,50 per cento per
spese  di  amministrazione,  modificabile,  su  conforme proposta del
Comitato  amministrativo di cui all'art. 23, sentito il Consiglio dei
Ministri, con decreto Luogotenenziale;
      b) un premio compensativo dei rischi della operazione pari al 2
per  cento  per  i  prestiti  estinguibili  sino a cinque anni, ed al
quattro  per  cento per i prestiti estinguibili oltre il quinquennio,
salva  nuova  determinazione  da  adottarsi, su conforme proposta del
Comitato  amministrativo di cui all'art. 23, sentito il Consiglio dei
Ministri, con decreto Luogotenenziale".
    10. - All'art. 46 e' sostituito il seguente:
    "Quando,  per  cessazione  o  interruzione  del  servizio  o  per
qualsiasi  altra causa, l'ammortamento di un prestito non puo' essere
eseguito  nelle  condizioni  prestabilite, il Fondo per il credito ai
dipendenti  dello Stato che abbia concesso il prestito direttamente o
lo  abbia  riscattato  da  altri  istituti,  puo'  ricuperare  il suo
credito,  ove  non possa provvedervi con i mezzi di cui agli articoli
44  e 45 o con il prolungamento delle ritenute ai sensi dell'art. 36,
con privilegio sugli emolumenti comunque spettanti al debitore, anche
se  dichiarati  insequestrabili, impignorabili od incedibili da leggi
speciali,  salva  la  facolta'  di  procedere  sugli  altri  beni del
debitore.
    "Il  Fondo  si  avvale della procedura coattiva, stabilita per la
riscossione  delle  entrate  patrimoniali  dello  Stato  e degli enti
pubblici.
    "Non  si  possono  perseguire  in  nessun  caso  le indennita' di
buona-uscita   conferite  dall'Ente  nazionale  di  previdenza  e  di
assistenza per i dipendenti statali, nonche' i concorsi e sussidi per
assistenza sanitaria ad impiegati e salariati dello Stato".
    11. - All'art. 50 si sopprimono gli ultimi due comma.
    12. -  Il  secondo ed il terzo comma dell'art. 51 sono sostituiti
dal seguente:
    "E'  istituito  presso  il  Tesoro  un  conto corrente fruttifero
intestato al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, al quale
sono  versate  le somme eccedenti le necessita' correnti. Detto conto
corrente  frutta  interesse  pari  alla  media  del  saggio dei buoni
ordinari del tesoro".
    13. - All'art. 56, primo comma, e' sostituito il seguente:
    "Per  le  operazioni  di  prestiti  verso  cessione  di  quote di
stipendio  o  salario contemplate nel presente titolo, quando non sia
diversamente  disposto  dal  titolo  stesso,  si osservano, in quanto
siano  applicabili,  le norme contenute negli articoli 7, 14, 15, 24,
25,  30, primo comma, 36, primo comma, 39, primo e secondo comma, 40,
41,  primo  e  terzo comma, 43, 44 e 48, comma primo, terzo e quarto,
sostituendosi   all'Amministrazione  dello  Stato,  quella  alle  cui
dipendenze l'impiegato o salariato cedente presta servizio".