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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1 febbraio 1946, n. 90

Modificazioni all' art. 5 del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, riguardante l'ordinamento degli ufficiali giudiziari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 21-3-1946
al: 15-12-2009
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                          UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto il R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271; 
  Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta dell Ministro Segretario di Stato per  la  grazia  e
giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'art. 5, primo comma, del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698,
e' abrogato e sostituito come segue: 
  "Per essere nominato  ufficiale  giudiziario  e'  necessario  avere
conseguito il diploma di licenza ginnasiale oppure il  passaggio  dal
secondo al terzo corso di istituto tecnico superiore o dal secondo al
terzo corso di istituto magistrale superiore. Per gli  aspiranti  che
abbiano invece fatto gli studi secondo  il  vecchio  ordinamento,  e'
necessario avere conseguito il passaggio dal primo al  secondo  corso
di istituto tecnico superiore o dal primo al secondo corso  di  liceo
scientifico o dal primo  al  secondo  corso  di  istituto  magistrale
superiore".