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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 50

Disposizioni per i lavoratori dell'industria dell'Alta Italia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  6-3-1946 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523, contenente provvedimenti a favore dei lavoratori dell'Alta Italia;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, sulla istituzione della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e contenente disposizioni transitorie a favore dei lavoratori dell'industria dell'Alta Italia;

Vista

la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio e per la grazia e giustizia Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Le disposizioni contenute negli articoli 19 a 24 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, sono prorogate a tutti gli effetti sino al 31 gennaio