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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1 febbraio 1946, n. 21

Approvazione dell'Accordo supplementare stipulato in Roma il 19 gennaio 1946 tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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Testo in vigore dal: 3-3-1946
                          UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto  il decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 79,
con il quale e' stato approvato l'Accordo stipulato in Roma l'8 marzo
1945   tra   il  Governo  italiano  e  l'United  Nations  Relief  and
Rehabilitation Administration (U.N.R.R.A);
  Visto  il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 5,
che detta norme di attuazione del sopra citato accordo;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, Primo
Ministro  Segretario  di  Stato  e Ministro per gli affari esteri, di
concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per
le  finanze,  per  il tesoro, per la marina, per l'aeronautica, per i
lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti, per le
poste e le telecomunicazioni, per l'industria ed il commercio, per il
lavoro  e  la previdenza sociale, per il commercio con l'estero e per
l'assistenza post-bellica;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  E'   approvato   l'Accordo   supplementare  stipulato  in  Roma  il
19 gennaio  1946  tra  il Governo italiano e la United Nations Relief
and Reabilitation Administration (U.N.R.R.A.).