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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 810

Estensione delle norme relative agli elementi ed ai limiti della retribuzione previsti per i contributi degli assegni familiari, ai fini del calcolo dei contributi alle Casse per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati e degli operai dell'industria ed alla Cassa per la integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  25-1-1946 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtu dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 1° agosto 1945, numero 592, concernente la determinazione degli elementi della retribuzione ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 697, contenente le norme per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto al quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;
Visto il decreto Luogotenenziale 1° agosto 1945, numero 718, per la determinazione dell'importo predetto;
Vista la legge 10 giugno 1940, n. 653, ed il R. decretolegge 20 marzo 1941, n. 123, concernenti il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi;
Visti i contratti collettivi concernenti il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi e quelli concernenti la integrazione dei guadagni dei lavoratori dell industria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


Con effetto dall'inizio del primo periodo di paga successivo al 31 maggio 1945, le disposizioni relative agli elementi ed ai limiti della retribuzione previsti per i contributi degli assegni familiari si applicano anche ai fini del calcolo dei contributi dovuti:
a) alla Cassa per il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi;
b) alla Cassa per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi;
c) alla Cassa per l'integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria.