stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, n. 805

Prezzi base di cessione ai molini dei cereali da panificazione e da pastificazione nell'Italia settentrionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  24-1-1946 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e commercio e per l'alimentazione; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


I prezzi base di cessione ai molini del frumento, dell'orzo mondo e vestito, della segale e del granoturco di produzione nazionale e di importazione, destinati alla panificazione ed alla pastificazione, sono fissati, con decorrenza 1° agosto 1945, per il Piemonte,
Liguria, Lombardia, Veneto, Venezia Tridentina ed Emilia, come segue:
grano tenero e duro e orzo mondo, L. 1120,85 al q.le franco
molino merce nuda;
orzo vestito,. L. 845,60 al q.le franco molino merce nuda;
segale, L. 1018 al q.le franco molino merce nuda;
granoturco, L. 1006,05 al q.le franco molino merce nuda.
I prezzi predetti sono, fra l'altro, comprensivi:
a) della quota per le spese di trasporto dei cereali "franco molino", delle farine per panificazione "franco magazzino intercomunale", degli sfarinati per pastificazione "franco pastificio" e della pasta "franco magazzino intercomunale".
Mediante detta quota dovrà essere assicurato il regolamento delle spese di trasporto dei prodotti, il cui ricevimento in peso e qualità dovrà essere effettuato dagli acquirenti secondo le norme emanate in applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38;
b) della quota spese di gestione ammassi;
c) della quota spese per variazioni di prezzo derivanti dalle effettive caratteristiche dei prodotti;
d) dell'imposta generale sull'entrata nelle misure fisse di L. 43,10 a quintale per il grano e l'orzo mondo, di L. 37,95 a quintale per l'orzo vestito, di L. 42,20 a quintale per la segale e di L. 34,55 a quintale per il granoturco.
Con le quote di cui ai punti a), b) e c) si costituiranno tre separate gestioni, tenute dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari per conto e sotto la vigilanza dello Stato.
Per conto e sotto la vigilanza dello Stato saranno anche effettuati dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari i conguagli tra i ricavi derivanti alla gestione "granai del popolo" dai prezzi fissati al primo comma del presente articolo ed i prezzi praticati nei riguardi dei conferenti all'ammasso.
Sulla base dei prezzi indicati al primo comma del presente articolo, che potranno essere variati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per l'alimentazione e di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, saranno determinati i prezzi dei prodotti derivati.