stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 523

Provvedimenti a favore dei lavoratori dell'Alta Italia. (045U0523)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  14-9-1945 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio e per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Alle imprese industriali cui si applica il presente decreto ai sensi dell'art. 17, è fatto divieto di licenziare i lavoratori dipendenti fino al 30 settembre
1945.

Tale divieto non si applica:

a) ai lavoratori che, senza grave giustificato motivo, rifiutino di accettare altra occupazione che sia loro offerta presso altro datore di lavoro;

b) nei casi in cui per disposizione di legge o di contratto collettivo è consentita la risoluzione del rapporto di lavoro per fatto del lavorat•re.

Le controversie che possono insorgere per effetto dei provvedimenti previsti dal precedente comma, ove non siano conciliate con l'intervento della Commissione interna, sono decise in via provvisoria con provvedimento esecutivo del competente Ispettorato del lavor•, salvo l'azione giudiziaria.