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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 429

Impianti di cimiteri destinati alla inumazione dei militari delle FF. AA. delle Nazioni Unite, caduti in territorio italiano durante l'attuale guerra. (045U0429)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  24-8-1945 al: 8-10-2010
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 23 giugno 1918, n. 896, recante disposizioni per l'acquisto di aree cimiteriali occorrenti per inumazione dei militari degli eserciti alleati caduti in territorio italiano;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,.n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la guerra e per i lavori pubblici; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Per l'impianto di cimiteri destinati alla inumazione dei militari delle Forze Armate delle Nazioni Unite, caduti in territorio italiano durante l'attuale guerra, si applicano le disposizioni degli articoli 1, 2 - comma primo - 3, 4 e 5 del decreto-legge Luogotenenziale 23 giugno 1918, n. 896.

La sistemazione e la manutenzione dei predetti cimiteri, comprese le piantagioni, l'erezione di monumenti, la vigilanza sanitaria, l'ordine e la chiusura dei cimiteri stessi, nonché la nomina dei custodi, possono essere affidati alle Amministrazioni comunali o anche ad Enti, regolarmente costituiti, che ne facciano richiesta. Le condizioni relative sono convenute fra il Comune o l'Ente ed il Ministero dei lavori pubblici.

Per la parte non regolata dalle disposizioni richiamate nel comma primo del presente articolo, sono osservate le disposizioni relative ai cimiteri comuni, stabilite dalla legge sanitaria e del regolamento di polizia mortuaria approvato con R. decreto 21 dicembre 1942, n. 1880.