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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 334

Disposizioni integrative della legge 7 aprile 1941, n. 266, per il trattamento economico degli equipaggi delle navi mercantili catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri in conseguenza della Guerra. (045U0334)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  6-7-1945 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 7 aprile 1941, n. 266, relativa al trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri o del'A.O.I., in conseguenza della guerra;
Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, relativo al trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la marina, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Le norme contenute nella legge 7 aprile 1941, n. 266, si applicano, con le decorrenze stabilite dalla legge stessa, oltre che alle categorie dei marittimi indicati nell'art. 1 della legge anche:

a) ai marittimi sbarcati in conseguenza della guerra da navi battenti bandiera neutrale e imbarcati su navi italiane rifugiate in porti esteri;

b) ai marittimi provenienti da navi italiane naufragate prima del 10. giugno 1940 e imbarcati su navi italiane rifugiate in porti esteri, o internati o catturati.

Al personale predetto, quando è trasbordato su nave italiana, spetta il trattamento che in base alla legge 7 aprile 1941, n. 266, viene corrisposto al personale di grado o qualifica corrispondente imbarcato sulla nave stessa; le competenze sono corrisposte a cura dell'armatore di questa.

L'armatore è tenuto inoltre a provvedere all'assicurazione del personale suddetto contro gli infortuni o le malattie e la spesa relativa è imputata alla mutualità a norma delle disposizioni contenute nel successivo art. 9.

Il Ministro per la marina d'intesa con quello per il tesoro può ammettere al trattamento di cui all'art. 11 della legge 7 aprile 1941, n. 266, singoli marittimi che si trovino in situazioni similari a quelle considerate dalla legge predetta e dal presente decreto.