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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 301

Disposizioni in materia di Imposte in surrogazione del bollo e registro. (045U0301)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal:  22-6-1945 al: 16-3-1946
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente l'imposta di negoziazione;
Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738, relativo a nuovi provvedimenti tributari in materia di negoziazione di titoli azionari;
Visto il decreto Ministeriale 4 settembre 1943, determinante le aliquote della sovrimposta di negoziazione;
Visto il R. decreto-legge 26 settembre 1035, n. 1749, convertito in legge 28 maggio 1936, n. 1302, allegato H, relativo alle tasse sui contratti di borsa;
Vista la legge tributaria sulle assicurazioni 30 dicembre 1923, n. 3281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra, la competenza del Collegio poritalo istituto dall'art. 9 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è devoluta alla Commissione provinciale delle imposte del luogo ove ha sede la Borsa valori pin vicina alla sede della società che ha emesso i titoli.

Le attribuzioni della Commissione provinciale indicate nel primo comma sono esercitate da una Sezione speciale presiedute da un magistrato e costituita da quattro membri effettivi nominati del Ministro per le finanze, di cui un rappresentante dell'Amministrazione del tesoro proposto dal Ministero del tesoro, un agente di cambio designato dall'Associazione nazionale degli agenti di cambio, un esperto proposto dall'Amministrazione delle finanze ed un esperto designato dall'Associazione fra le società italiane per azioni.

Fanno parte della stessa Sezione quattro membri supplenti designati e nominati come per i membri effettivi. Per il funzionamento Commissione provinciale e le decisioni nella materia di cui al presente articolo, si osservano le disposizioni di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, e R. decreto 8 luglio 1937, n. 1516.

La disposizione del primo comma si applica anche per la definizione dei ricorsi presentati al Collegio peritale e non decisi anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.