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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. 179

Nuove disposizioni integrative per l'epurazione dell'Aministrazione. (045U0179)

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Testo in vigore dal: 12-5-1945
                          UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale  27  luglio  1944,  n.
159; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11  ottobre  1944,  n.
257; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23  ottobre  1944,  n.
285; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 febbraio  1945,  n;
44; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 56; 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  Primo
Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  I professori di ruolo di discipline giuridiche nelle universita'  o
negli  Istituti  d'istruzione  superiore  del  Regno,  gli   avvocati
iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 33 del  R.  decreto-legge
27 novembre 1933, numero 1578,  convertito  nella  legge  22  gennaio
1934,  n.  36,  ed  i  funzionari  amministrativi  a   riposo   delle
Amministrazioni dello Stato, che  al  momento  della  cessazione  dal
servizio erano di grado  non  inferiore  al  quinto,  possono  essere
chiamati a far parte, con funzioni di presidenti,  delle  Commissioni
di epurazione di  primo  grado,  in  luogo  dei  magistrati  previsti
dall'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio  1944,
n. 159.