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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1 marzo 1945, n. 154

Norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra. (045U0154)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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Testo in vigore dal: 3-5-1945
                          UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150; 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale  25  giugno  1944,  n.  151,
concernente la facolta' del Governo di emanare norme giuridiche; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del  Ministro  Segretario  di  Stato  per  i  lavori
concerto con i Ministri Segretari di Stato,  per  l'interno,  per  il
tesoro, per la grazia e giustizia e per la pubblica istruzione; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Allo scopo di contemperare nei paesi danneggiati  dalla  guerra  le
esigenze inerenti ai piu' urgenti lavori edilizi con la necessita' di
non compromettere il  razionale  futuro  sviluppo  degli  abitati,  i
Comuni, che saranno compresi negli elenchi da approvarsi dal Ministro
per i lavori pubblici,  dovranno,  nel  termine  di  tre  mesi  dalla
relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione. 
 
  La spesa occorrente per la compilazione  di  detti  piani  sara'  a
carico  dello  Stato,  nell'importo  riconosciuto   ammissibile   dal
Ministero dei lavori pubblici. 
 
  I Provveditori regionali alle opere pubbliche accerteranno se,  nel
termine fissato dal primo  comma  del  presente  articolo,  i  Comuni
designati dal Ministro per i lavori pubblici abbiano formato il piano
di ricostruzione. In caso negativo ne riferiranno  immediatamente  al
Ministero dei lavori pubblici, il quale provvedera' a sua  cura  alla
compilazione del piano. 
 
  Nello stesso modo potra' provvedersi alla redazione  del  piano  di
ricostruzione di quei comuni che, prima della  scadenza  del  termine
suddetto, abbiano informato il Ministero dei lavori pubblici che essi
non hanno la possibilita' di redigere il piano. 
 
  Per gli abitati parzialmente danneggiati,  provvisti  di  un  piano
regolatore gia' approvato, il piano di  ricostruzione  dovra'  essere
con quello opportunamente coordinato. Il piano regolatore, anche dopo
l'approvazione del piano  di  ricostruzione,  continuera'  ad  essere
attuato nelle zone e per le opere non previste nel nuovo piano.