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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 141

Provvedimenti in materia di imposta di registro ed ipotecaria. (045U0141)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/1978)
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Testo in vigore dal: 25-4-1945
 
                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3268; 
 
  Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3269; 
 
  Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3272; 
 
  Vista la legge 17 maggio 1928, n. 1122; 
 
  Vista la legge 12 giugno 1930, n. 742; 
 
  Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 2313; 
 
  Vista la legge 28 maggio 1936, n. 1025; 
 
  Vista la legge 13 gennaio 1938, n. 11; 
 
  Vista la legge 23 marzo 1940, n. 283: 
 
  Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940. n. 643; 
 
  Vista la legge 21 ottobre 1940, n. 1511; 
 
  Vista la legge 19 dicembre 1940, n. 1913; 
 
  Vista la legge 19 luglio 1941, n. 771; 
 
  Vista la legge 21 giugno 1942, n. 830; 
 
  Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1298; 
 
  Vista la legge 25 giugno 1943, n. 540; 
 
  Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 737; 
 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa  col  Ministro
per la grazia e giustizia; 
 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  La  imposta  per  i  trasferimenti  a  titolo  oneroso  e   per   i
conferimenti  in  societa'  di  beni  immobili  o  di  altri  diritti
immobiliari stabilita dagli articoli 1 ed 81 lettera c) e  da  quelli
che vi fanno richiamo, nonche' dell'articolo 88, n. 1 e n. 2  lettera
a) della tariffa allegato A alla legge del registro 30 dicembre 1923,
n. 3269, e successive modificazioni, e' dovuta nella seguente misura: 
 
a) se il valore non sia superiore a L. 5000: 3%; 
b) se il valore supera le L. 5000: 10%; 
c) se il trasferimento avvenga entro tre anni da altro  trasferimento
   a titolo oneroso dello stesso immobile o diritto  immobiliare  sul
   quale siasi pagata la imposta normale di passaggio: 
  le stesse imposte di cui alle lettere a) e b) ridotte di un  quarto
fino a concorrenza del valore tassato nel precedente trasferimento; 
 
d) se il trasferimento riguarda beni immobili situati all'estero: 
  per le prime 1000 lire - L. 20 
 
  per ogni 1000 lire in piu' » 10