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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 90

Modificazioni delle imposte sulle successioni e sulle donazioni. (045U0090)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-4-1945 al: 5-2-1986
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UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1936, n. 1027;
Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-leggè4 maggio 1942, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 18 ottobre 1942, n. 1220;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di intesa con quello per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1




Nelle trasmissioni di beni per causa di morte la imposta di successione è dovuta nella misura stabilita dalla annessa tabella, allegato A.

Nelle successioni legittime e testamentarie dei figli adottivi agli adottanti, nelle successioni testamentarie dell'adottante all'adottato e nelle successioni testamentarie dell'affiliante a favore dell'affiliato la imposta di successione è dovuta nella misura della metà di quella che sarebbe applicabile se il rapporto di adozione o di affiliazione non esistesse.

Nelle successioni legittime e testamentarie dei genitori a favore dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, previste dalla legge 19 gennaio 1942, n. 23, la imposta di successione è dovuta con le aliquote stabilite per le trasmissioni tra ascendenti e discendenti, aumentata di un quarto.

L'erede che viene alla successione per diritto di rappresentazione deve l'imposta nella misura che risalta dall'applicazione delle aliquote corrispondenti al grado di parentela esistente fra l'erede stesso e l'autore della successione.