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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1 marzo 1945, n. 82

Riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche. (045U0082)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/08/2006)
Testo in vigore dal: 20-2-1999
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                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
 
                        Principe di Piemonte 
 
 
                   Luogotenente Generale del Regno 
 
 
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
Visto il  R.  decreto  18  novembre  1923,  n.  2895,  relativo  alla
istituzione del Consiglio nazionale delle ricerche; 
 
Visto il R. decreto-legge 25 giugno 1937, n. 1114,  convertito  nella
legge 11 aprile 1938, n. 569, concernente il  nuovo  ordinamento  del
Consiglio nazionale delle ricerche; 
 
Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1502, convertito nella
legge 5 gennaio 1939, n. 95,  relativo  al  trattamento  fiscale  del
Consiglio nazionale delle ricerche e degli organi da esso dipendenti; 
 
Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1787, convertito nella
legge 5 gennaio 1939, n. 388, relativo alle modalita' di approvazione
delle norme compilate dal Consiglio nazionale delle ricerche; 
 
Vista la legge 5 gennaio 1939,  n.  18,  relativa  al  passaggio  dei
servizi geofisici  dal  Regio  ufficio  centrale  di  meteorologia  e
geofisica al Consiglio nazionale delle ricerche; 
 
Vista la legge 20 novembre 1939, n. 2092, relativa  al  riordinamento
del Regio comitato talassografico italiano: 
 
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  Primo
Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con
i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia,  per  il
tesoro, per le finanze, per la  pubblica  istruzione,  per  i  lavori
pubblici,  per  l'agricoltura  e  foreste,  per  i   trasporti,   per
l'industria, commercio e lavoro; 
 
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 1999, N. 19))