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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 76

Modificazione alla tariffa dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sulle corse dei cavalli, dei levrieri ed altre gare e sulle scommesse. (045U0076)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/03/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  28-3-1945 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, che approva il testo delle disposizioni per i diritti erariali sugli spettacoli;
Visto il R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1589, contenente disposizioni per la riscossione del diritto erariale sugli spettacoli cinematografici;
Visto il R. decreto-legge 16 novembre 1931, n. 1471, convertito nella legge 6 giugno 1932, n. 671, contenente disposizioni sui diritti erariali sugli spettacoli e trattenimenti sportivi e assegnazione della somma annua di L. 1.500.000 a favore del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);
Visti i Regi decreti-legge 23 gennaio 1933, n. 10, e 16 aprile 1936, n. 734, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 8 giugno 1933, n. 894, e 4 giugno 1936, n. 1248, contenenti agevolazioni sui diritti erariali e demaniali per i sussidi, dotazioni e contributi;
Visto l'allegato G, al R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1027, contenente disposizioni in materia di diritti erariali sugli spettacoli;
Visto il R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1899, convertito nella legge 24 gennaio 1938, n. 26, contenente agevolazioni sui diritti erariali a favore di associazioni e società sportive;
Visto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 68, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 563, che approva la convenzione con la Società italiana autori editori, per la riscossione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli;
Vista la legge 10 giugno 1939, n. 808, portante variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa ed altri provvedimenti di carattere finanziario;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, contenente provvedimenti in materia di diritti erariali sugli spettacoli cinematografici;
Visto il R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, convertito nella legge 28 giugno 1943, n. 609, contenente disposizioni sui diritti erariali per le corse dei cavalli ed altre gare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1




Il diritto erariale sugli introiti lordi degli spettacoli e trattenimenti di ogni specie previsto dagli articoli 1, 2 e 3 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276, anche se questi hanno luogo nell'ambito di esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, nelle mostre e fiere campionarie e in altre manifestazioni similari, è stabilito nella misura del 15%.